Si è tenuto martedì 31 marzo, dalle ore 15.00 alle 18.00, presso l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, la presentazione dell’offerta formativa delle sei aree: economia, giurisprudenza, ingegneria, lettere e filosofia, medicina e chirurgia e scienze MM.FF.NN., insieme ai desk informativi e ai laboratori con simulazioni dei test di valutazione dei corsi.
In tale ambito, da parte dell’area di Giurisprudenza, si è tenuto il Laboratorio “Guerra e Diritto internazionale”, che ha proposto un’introduzione alla materia soffermandosi su alcuni punti salienti: dalla constatazione che spesso la guerra non viene formalmente dichiarata, al ruolo del diritto internazionale nel governare i rapporti tra Stati, fino alla sua effettiva capacità di regolazione, non solo dei conflitti armati ma anche di realtà più circoscritte. Il laboratorio ha affrontato la trattazione suddividendola in tre nuclei principali: il divieto dell’uso della forza, le eccezioni a tale divieto e il diritto internazionale umanitario.
In riferimento al primo punto, si è fatto richiamo all’art. 11 della Costituzione italiana, secondo cui: “L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo” e all’art. 2, comma 4, della Carta delle Nazioni Unite, che afferma: “I Membri devono astenersi nelle loro relazioni internazionali dalla minaccia o dall’uso della forza, sia contro l’integrità territoriale o l’indipendenza politica di qualsiasi Stato, sia in qualunque altra maniera incompatibile con i fini delle Nazioni Unite”.
Per quanto riguarda il secondo punto, si è accennato al concetto di legittima difesa, alle diverse interpretazioni del limite della difesa preventiva — in particolare rispetto al criterio dell’attacco imminente — e all’art. 51 della Carta ONU, secondo cui: “Nessuna disposizione del presente Statuto pregiudica il diritto naturale di autotutela individuale o collettiva, nel caso che abbia luogo un attacco armato contro un Membro delle Nazioni Unite, fintantoché il Consiglio di Sicurezza non abbia preso le misure necessarie per mantenere la pace e la sicurezza internazionale.
Le misure prese dai Membri nell’esercizio di questo diritto di autotutela sono immediatamente portate a conoscenza del Consiglio di Sicurezza e non pregiudicano in alcun modo il potere e il compito spettanti, secondo il presente Statuto, al Consiglio di Sicurezza, di intraprendere in qualsiasi momento quell’azione che esso ritenga necessaria per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionale”.
Infine, con riferimento al diritto internazionale umanitario, si è partiti dall’idea secondo cui la guerra rappresenta la prosecuzione della politica con altri mezzi, per arrivare al concetto di vittima del conflitto, alla nascita della Croce Rossa e alle Convenzioni di Ginevra, fondamentali per la tutela delle persone coinvolte nei conflitti armati. Un pomeriggio ricco di contenuti e riflessioni, che ha toccato temi di grande attualità.
Alessandro Mazzarini

Alessandro Mazzarini

